Art. 34.
(Peculio).

      1. Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della retribuzione ad essi spettante, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia o da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.
      2. Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari gli interessi maturati per effetto del deposito effettuato dalla amministrazione penitenziaria presso un istituto bancario.
      3. Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o per invii a familiari o conviventi.